giovedì , 2 Aprile 2020
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Inviolabilità del domicilio e legittima difesa, firma all’ufficio anagrafe

Se avete a cuore la vostra legittima difesa a casa vostra andate all’ufficio anagrafe di Livigno fino al 31 maggio 2016 e sottoscrivete la raccolta di firme per la proposta di legge Inviolabilità del domicilio e legittima difesa.
Per firmare sono richieste unicamente carta di identità in corso di validità.
Questo è il progetto di legge di iniziativa popolare depositato in Cassazione volto ad aumentare le pene per i ladri e ad allargare il campo di azione per chi subisce i furti.
La proposta proviene da “L’Italia dei Valori” ed è basata su un intervento che vada a punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene e per accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo.
“Con la nostra proposta – recita il testo – chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento dei danni. Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa. L’ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello ‘sceriffo fai da te’, cavalcata da forze politiche estremiste nei toni ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso i criminali”.
livigno legittima difesa

Ma qual è la richiesta SPECIFICA della legge popolare per la quale si richiede una raccolta firme? La proposta richiede delle modifiche agli articoli 614 e 55 del codice penale.

Articolo 1

a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

Nella speranza che tutto vi sia più chiaro, potete decidere se partecipare o meno a questa raccolta firme di tipo popolare affinché la richiesta arrivi fino in Parlamento.

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